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 19/10/2009 Regime transitorio delle NTC in Emilia Romagna 

Studio d'Ingegneria Franchi & Zucchelli :
19/10/2009 Regime transitorio delle NTC in Emilia Romagna
 20.10.2009
Con una Circolare del 13 ottobre 2009, la Regione Emilia Romagna fornisce indicazioni relative alla conclusione del regime transitorio delle Norme Tecniche per le Costruzioni e illustra l’art. 64, comma 7, della LR 6/2009 Piano Casa.
Come è noto il 30 giugno 2009 è terminato il periodo transitorio di applicazione delle NTC approvate con il DM 14 gennaio 2008, durante il quale era possibile applicare alternativamente o la normativa tecnica previgente o quella di cui al DM del 2008. Pertanto dal 1° luglio 2009 è divenuto obbligatorio, per i nuovi interventi, applicare le NTC di cui al DM 14 gennaio 2008.
Quanto all’impatto della nuova normativa tecnica rispetto ai procedimenti in corso, l’art. 20, comma 3, del DL 248/2007 (convertito con modifiche dalla legge 31/2008) stabilisce che: “Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.” (leggi tutto).

Il testo nazionale – sottolinea la Circolare – ha chiarito la portata del concetto di “costruzione iniziata” con riferimento alle opere a committenza pubblica, ma non ha precisato a quel fatto o adempimento ci si debba riferire per considerare iniziate le costruzioni di natura privatistica.

Per chiarire questo aspetto, la Regione ha completato la previsione normativa statale specificando, con l’art. 64, comma 7, della LR 6/2009, che il regime transitorio previsto dall’art. 20, comma 3, del DL 248/2007 “si applica anche agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di costruire”.

Quindi, una costruzione privata si intende iniziata alla data di avvio del procedimento edilizio.

In conclusione, in Emilia Romagna, per gli interventi edilizi per i quali entro il 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune DIA o domanda per il rilascio del permesso di costruire, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’attuazione dei lavori e all’eventuale collaudo.

Fonte: www.edilportale.com 20.10.2009
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